L’attuazione in Italia della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo


Abstract (ita)

Il lavoro analizza le principali linee direttrici della direttiva 89/2014/UE sulla pianificazione dello spazio marittimo e la successiva attuazione della stessa nell’ordinamento italiano. In particolare, l’autore ritiene che la direttiva debba essere letta, in maniera evolutiva, nel contesto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle norme internazionali di riferimento. La lettura di questi due sistemi normativi sembra indicare all’interprete la necessità di privilegiare la tutela ambientale, quale obiettivo trasversale che deve essere necessariamente tenuto presente nel complesso dell’attività di pianificazione dello spazio marittimo. L’attuazione che vi ha dato il legislatore italiano, dapprima con le linee guida nel 2017 e, successivamente, con il decreto ministeriale n. 237 del 25 settembre 2024, non sembra attribuire adeguato riscontro alle esigenze della tutela ambientale. Questa conclusione si impone per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto perché gli strumenti di attuazione inquadrano la tutela dell’ambiente nel novero degli obiettivi da perseguire, senza attribuire allo stesso un rilievo superiore rispetto alle altre finalità; dall’altro, perché ne rinviano l’effettivo conseguimento ad ulteriori studi e ad attività future.

Abstract (eng)

The paper analyses the main aspects of Directive 89/2014/EU on maritime spatial planning and its implementation by the Italian legislator. In particular, the author believes that the directive should be read, according to evolutionary interpretation, in the context of the European Union legal system and to the relevant international provisions. These two legal orders seem to indicate to the interpreter the need to prioritise environmental protection as a cross-cutting objective that must necessarily be taken into account in all maritime spatial planning activities. The implementation of the directive by the Italian legislator, through Ministerial Decree No. 237 of 25 September 2024, does not seem to have adequately addressed the needs of environmental protection because, on the one hand, it relegates environmental protection to one of the objectives to be pursued, without attributing particular importance to it; and, on the other hand, it defers its pursuit to further studies and future activities.

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Gianluca-Contaldi-UED